(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale n. 20/Sez. Gen. del 20 maggio 2021) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Rinvio del turno elettorale primaverile dell'anno 2021 1. Il turno elettorale primaverile dell'anno 2021 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, in deroga a quanto stabilito dall'art. 217, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si svolge in una domenica compresa tra il 1° settembre 2021 e il 15 novembre 2021. 2. Per l'anno 2021, si svolgono nel turno elettorale di cui al comma 1 anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano prima dell' indizione del turno stesso. Qualora le condizioni si verifichino successivamente, l'elezione ha luogo nel primo turno elettorale dell'anno 2022. 3. In deroga al termine stabilito a pena di nullita' dall'art. 235, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2018, le sottoscrizioni delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2021, conservano validita' nell'ambito del turno elettorale di cui al comma 1. 4. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative autenticazioni, successive al 1° gennaio 2021, conservano validita' nell'ambito del turno elettorale di cui al comma 1. 5. In caso di elezioni nella giornata di domenica 19 settembre 2021, le candidature, le liste e gli allegati sono presentati, in deroga all'art. 242, comma 4 della legge regionale n. 2 del 2018, nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il quarantatreesimo giorno e le ore 12.00 del quarantesimo giorno antecedente quello di votazione, domenica compresa. In deroga al termine stabilito dall'art. 242, comma 5 della legge regionale n. 2 del 2018, gli atti presentati sono trasmessi, nel pomeriggio del quarantesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio. La pubblicazione prevista dall'art. 220, comma 9, e' effettuata non oltre il quarantunesimo giorno antecedente quello di votazione. 6. Ai fini della formazione delle candidature per il turno elettorale di cui al comma 1, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dalle lettere da a) a f) del comma l dell'art. 235 della legge regionale n. 2 del 2018 e' ridotto a un terzo, con arrotondamento aritmetico. 7. La riduzione disposta dal comma 6 non ha effetto sul numero massimo di presentatori, che rimane determinato con riferimento alle cifre indicate nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 235 della legge regionale n. 2 del 2018. 8. Per il turno elettorale di cui al comma 1 spettano ai componenti degli uffici elettorali i compensi, aggiornati al 2021, previsti dall'art. 232 della legge regionale n. 2 del 2018 aumentati del 30 per cento con arrotondamento all'unita' superiore. Alla maggiore spesa provvedono i comuni con le risorse proprie. La maggiorazione non spetta per l'eventuale turno di ballottaggio. 9. Per il turno elettorale di cui al comma 1 trovano applicazione le modalita' operative, precauzionali e di sicurezza stabilite dallo Stato in relazione alle elezioni comunali per la raccolta del voto nelle sezioni ospedaliere che ospitano reparti COVID e per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.