(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale  n.  20/Sez.
                      Gen. del 20 maggio 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Rinvio del turno elettorale primaverile dell'anno 2021 
 
  1. Il turno elettorale primaverile dell'anno  2021  per  l'elezione
del sindaco e dei consigli comunali, in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'art. 217, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si
svolge in una domenica compresa tra il 1°  settembre  2021  e  il  15
novembre 2021. 
  2. Per l'anno 2021, si svolgono nel  turno  elettorale  di  cui  al
comma 1 anche le elezioni nei  comuni  i  cui  organi  devono  essere
rinnovati, se le condizioni che rendono  necessarie  le  elezioni  si
verificano  prima  dell'  indizione  del  turno  stesso.  Qualora  le
condizioni si verifichino successivamente, l'elezione  ha  luogo  nel
primo turno elettorale dell'anno 2022. 
  3. In deroga al termine stabilito a pena di nullita' dall'art. 235,
comma 8, della legge regionale n. 2 del 2018, le sottoscrizioni delle
dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla  carica
di consigliere comunale e le relative autenticazioni,  successive  al
1°  gennaio  2021,  conservano  validita'   nell'ambito   del   turno
elettorale di cui al comma 1. 
  4. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative
autenticazioni, successive al 1° gennaio 2021,  conservano  validita'
nell'ambito del turno elettorale di cui al comma 1. 
  5. In caso di elezioni nella  giornata  di  domenica  19  settembre
2021, le candidature, le liste e gli  allegati  sono  presentati,  in
deroga all'art. 242, comma 4 della legge regionale  n.  2  del  2018,
nelle ore d'ufficio nel  periodo  compreso  tra  il  quarantatreesimo
giorno e le ore 12.00 del quarantesimo giorno antecedente  quello  di
votazione,  domenica  compresa.  In  deroga  al   termine   stabilito
dall'art. 242, comma 5 della legge regionale n. 2 del 2018, gli  atti
presentati sono trasmessi, nel  pomeriggio  del  quarantesimo  giorno
antecedente   quello   della   votazione,    alla    commissione    o
sottocommissione elettorale circondariale competente per  territorio.
La pubblicazione prevista dall'art. 220, comma 9, e'  effettuata  non
oltre il quarantunesimo giorno antecedente quello di votazione. 
  6.  Ai  fini  della  formazione  delle  candidature  per  il  turno
elettorale di cui al comma 1,  il  numero  minimo  di  sottoscrizioni
richiesto dalle lettere da a) a f) del comma l  dell'art.  235  della
legge  regionale  n.  2  del  2018  e'  ridotto  a  un   terzo,   con
arrotondamento aritmetico. 
  7. La riduzione disposta dal comma 6  non  ha  effetto  sul  numero
massimo di presentatori, che rimane determinato con riferimento  alle
cifre indicate nelle lettere da a) a f) del  comma  1  dell'art.  235
della legge regionale n. 2 del 2018. 
  8. Per il turno elettorale di cui al comma 1 spettano ai componenti
degli uffici elettorali i  compensi,  aggiornati  al  2021,  previsti
dall'art. 232 della legge regionale n. 2 del 2018  aumentati  del  30
per cento con  arrotondamento  all'unita'  superiore.  Alla  maggiore
spesa provvedono i comuni con le risorse  proprie.  La  maggiorazione
non spetta per l'eventuale turno di ballottaggio. 
  9. Per il turno elettorale di cui al comma 1  trovano  applicazione
le modalita' operative, precauzionali e di sicurezza stabilite  dallo
Stato in relazione alle elezioni comunali per la  raccolta  del  voto
nelle  sezioni  ospedaliere  che  ospitano  reparti   COVID   e   per
l'esercizio domiciliare  del  voto  per  gli  elettori  sottoposti  a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento
fiduciario per COVID-19.